(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      178 del 19 dicembre 2002)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Ambito di applicazione e principi generali

    1.  Il presente regolamento disciplina, in attuazione del comma 1
dell'art.  15  della  legge  regionale  26 novembre  2001,  n. 43, le
procedure   selettive   per   la  copertura  con  rapporto  d'impiego
subordinato,   a  tempo  indeterminato,  di  posizioni  lavorative  e
dirigenziali  vacanti  negli organici del personale dell'ente, quanto
a:
      a) i  criteri  per  l'individuazione delle posizioni vacanti da
riservare all'accesso dall'esterno;
      b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione;
      c) le  competenze e ambiti di responsabilita' delle commissioni
esaminatrici;
      d) le  funzioni  e  le  posizioni  per  le  quali  non  si puo'
prescindere  dalla cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili
per  l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e
degli altri Stati esteri.
    2. Le procedure selettive si dividono in:
      a) procedure per l'accesso dall'esterno;
      b) procedure rivolte al personale dell'ente.
    3.  Per  la  Regione  Emilia-Romagna le disposizioni del presente
regolamento   si   applicano   anche  alle  procedure  selettive  per
assunzioni con contratto di formazione e lavoro.
    4.  Tutte  le  procedure  selettive  si  svolgono  con modalita',
disciplinate  nei bandi, che garantiscano imparzialita' e trasparenza
e assicurino economicita' e celerita' di espletamento.
    5.  Alle  procedure  selettive  pubbliche si applicano le vigenti
normative  statali  in  materia  di  riserve di posti per particolari
categorie  di  soggetti,  ferma  restando la riserva per il personale
dell'ente di cui all'Art. 5 del presente regolamento.
    6. Le procedure sono uniche per la copertura di posizioni vacanti
negli  organici  del  personale  della  giunta  e  del  consiglio; le
selezioni  sono  indette dal direttore generale competente in materia
di  personale  presso  la  giunta,  previa  intesa  con  il direttore
generale  del  consiglio.  Qualora  si rendesse necessario provvedere
alla  copertura di posizioni vacanti in uno solo dei due organici, le
procedure  saranno  espletate  dai  dirigenti  e  dalle  strutture di
competenza.
    7.  Le  procedure  selettive  sono  pubblicizzate  nel Bollettino
ufficiale  e  nel  sito  internet  dell'ente.  La  giunta regionale e
l'ufficio  di  presidenza del consiglio possono prevedere ulteriori e
aggiuntive  forme  di pubblicizzazione in relazione alla complessita'
delle  procedure  e alle caratteristiche delle posizioni da coprire o
alla   prevedibile   difficolta'   di  reperire  le  professionalita'
ricercate.  La  direttiva  di cui al comma 2 dell'Art. 15 della legge
regionale  n. 43 del 2001 disciplina modalita' per garantire adeguata
informazione  ai collaboratori regionali relativamente alle procedure
selettive per la progressione verticale.
    8.  Il  presente  regolamento  e  la  direttiva di cui al comma 2
dell'Art.  15 della legge regionale n. 43 del 2001 si applicano anche
agli  enti  pubblici  non  economici dipendenti dalla Regione che non
hanno  un'autonoma potesta' regolamentare in materia. I provvedimenti
relativi  sono adottati secondo le competenze previste dai rispettivi
ordinamenti.
    9.   Sono   fatte   salve   le   eventuali  diverse  disposizioni
contrattuali nelle materie oggetto di contrattazione collettiva.
    10.   L'accesso   alle   posizioni   lavorative   dell'area   non
dirigenziale,  mediante  le  procedure  selettive  di  cui al comma 2
comporta  la  classificazione  nella posizione economica iniziale dei
profili  professionali  di  categoria  B,  C  e  D;  per  la Regione,
l'accesso alla categoria B avviene nei profili di posizione economica
iniziale B3.