(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 178 del 19 dicembre 2002) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione e principi generali 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, le procedure selettive per la copertura con rapporto d'impiego subordinato, a tempo indeterminato, di posizioni lavorative e dirigenziali vacanti negli organici del personale dell'ente, quanto a: a) i criteri per l'individuazione delle posizioni vacanti da riservare all'accesso dall'esterno; b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione; c) le competenze e ambiti di responsabilita' delle commissioni esaminatrici; d) le funzioni e le posizioni per le quali non si puo' prescindere dalla cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili per l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri. 2. Le procedure selettive si dividono in: a) procedure per l'accesso dall'esterno; b) procedure rivolte al personale dell'ente. 3. Per la Regione Emilia-Romagna le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle procedure selettive per assunzioni con contratto di formazione e lavoro. 4. Tutte le procedure selettive si svolgono con modalita', disciplinate nei bandi, che garantiscano imparzialita' e trasparenza e assicurino economicita' e celerita' di espletamento. 5. Alle procedure selettive pubbliche si applicano le vigenti normative statali in materia di riserve di posti per particolari categorie di soggetti, ferma restando la riserva per il personale dell'ente di cui all'Art. 5 del presente regolamento. 6. Le procedure sono uniche per la copertura di posizioni vacanti negli organici del personale della giunta e del consiglio; le selezioni sono indette dal direttore generale competente in materia di personale presso la giunta, previa intesa con il direttore generale del consiglio. Qualora si rendesse necessario provvedere alla copertura di posizioni vacanti in uno solo dei due organici, le procedure saranno espletate dai dirigenti e dalle strutture di competenza. 7. Le procedure selettive sono pubblicizzate nel Bollettino ufficiale e nel sito internet dell'ente. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio possono prevedere ulteriori e aggiuntive forme di pubblicizzazione in relazione alla complessita' delle procedure e alle caratteristiche delle posizioni da coprire o alla prevedibile difficolta' di reperire le professionalita' ricercate. La direttiva di cui al comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 43 del 2001 disciplina modalita' per garantire adeguata informazione ai collaboratori regionali relativamente alle procedure selettive per la progressione verticale. 8. Il presente regolamento e la direttiva di cui al comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 43 del 2001 si applicano anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione che non hanno un'autonoma potesta' regolamentare in materia. I provvedimenti relativi sono adottati secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti. 9. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni contrattuali nelle materie oggetto di contrattazione collettiva. 10. L'accesso alle posizioni lavorative dell'area non dirigenziale, mediante le procedure selettive di cui al comma 2 comporta la classificazione nella posizione economica iniziale dei profili professionali di categoria B, C e D; per la Regione, l'accesso alla categoria B avviene nei profili di posizione economica iniziale B3.